______







Azienda Servizi Igiene Ambientale
Sede legale Via delle Puglie 28/I  - Sede operativa Via Ponticelli 2
Tel.0824 54201 - Fax 0824 23162 - P. IVA: 01112560626 C.F.: 80008110621
capitale sociale €. 120.000,00 i.v. - Socio Unico: Comune di Benevento


Utilizzo delle attrezzature per la raccolta 'porta a porta': previste sanzioni per chi non rispetta le regole

Ufficio stampa ASIA 31-05-2010 18:07 n.227, letto 1248 volte

Utilizzo delle attrezzature per la raccolta 'porta a porta': previste sanzioni per chi non rispetta le regole 

I trasgressori dell'ordinanza saranno puniti con multe e ritiro dei carrellati  

 

Preso atto che alcuni condomini siti nelle zone della città in cui è attivo il sistema di raccolta ‘porta a porta’ contravvengono all’ordinanza sindacale n° 213 del 23 novembre 2009 che vieta di occupare la viabilità pubblica con i carrellati in dotazione, la direzione tecnica dell’ASIA Benevento S.p.A. rende noto che si provvederà al ritiro immediato e senza preavviso delle attrezzature concesse in comodato d’uso esposte in maniera irregolare all’esterno delle abitazioni su strada pubblica.

Si riporta di seguito integralmente la parte della suddetta ordinanza relativa all’utilizzo dei contenitori:

“Nei quartieri ove è stata attivata la raccolta differenziata dei rifiuti col sistema ‘porta a porta’ le utenze che sono state dotate di biopattumiere e/o bidoni carrellati sono tenute a:

a) conservare le attrezzature all’interno di aree o luoghi privati nei giorni in cui non è previsto lo svuotamento;
b) esporre i bidoni o carrellati a piè di portone, e comunque su strada pubblica o, previo accordo tra l’amministrazione condominiale e l’ente gestore del servizio, su strada privata, facilmente accessibile ai mezzi adibiti alla raccolta nei giorni ed orari previsti;
c) ritirare tali attrezzature, una volta svuotate, nell’arco della stessa giornata di raccolta.

È fatto obbligo agli utenti di provvedere a che i contenitori risultino sempre ben chiusi e puliti, al fine della tutela della salute pubblica, dell’igiene e del decoro.

Ogni violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, come previsto dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.”.

 

 

in pubblicazione dal 31-05-2010 al 30-06-2010